Onorevoli Colleghi! - La logica generale della proposta di legge è quella già sperimentata per il Programma nazionale di ricerca in Antartide che si sta dimostrando un caso di successo a livello nazionale e internazionale per l'Italia, anche per la capacità di coordinare il sistema nazionale di ricerca nel suo insieme su obiettivi concreti e condivisi.
      L'articolo 1 istituisce il Programma nazionale di ricerca, sviluppo e applicazione di tecnologie e metodologie per l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e degli eventi esterni, d'ora in poi denominato «Programma».
      La strategia generale del Programma è quella di ridurre la vulnerabilità territoriale e quella socio-economica indotta dagli effetti dei cambiamenti climatici e più in generale degli eventi estremi. Basti pensare ai problemi indotti nelle aree costiere nazionali, soprattutto in quelle lagunari, da un eventuale innalzamento dei livelli del Mediterraneo, oppure dai problemi di desertificazione, peraltro già in atto nelle aree del Mezzogiorno.
      Il Programma intende inoltre individuare le nuove opportunità di sviluppo socio-economico che dovessero sorgere a causa degli effetti di cambiamenti dei clima negli assetti e nelle caratteristiche dei territorio e dell'ambiente.
      L'obiettivo fondamentale del Programma è quello di fornire allo Stato e agli enti territoriali (regioni, province, comuni) le conoscenze, le informazioni e le linee guida tecnico-scientifiche per:

          a) prevenire e minimizzare le conseguenze negative e i danni dovuti agli effetti dei cambiamenti climatici e degli eventi estremi sul territorio nazionale;

          b) predisporre le opportune contromisure a seconda sia dei settori macroeconomici

 

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interessati sia dei contesto e degli ambiti territoriali coinvolti;

          c) gestire il sistema territoriale nel suo complesso promuovendo politiche territoriali coordinate.

      Il Programma deve raccordarsi sia con le strategie nazionali in materia di cambiamenti climatici e di eventi estremi, di difesa della biodiversità e di lotta alla desertificazione sia con le azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici previste dal protocollo di Kyoto.
      Il Programma deve inoltre integrarsi con le attività di ricerca condotte in Italia nei settori indicati e tenere conto delle priorità e metodologie definite da accordi e indicazioni internazionali, in particolare dalle Nazioni Unite, quali la recente conferenza sui disastri che ha tenuto conto delle conseguenze dello tsunami nel sud-est asiatico, dalla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici adottata a New York il 9 maggio 1992, dai lavori del Panel intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), e dalle strategie dell'Unione europea sia in materia di adattamento ai cambiamenti climatici sia di applicazione del protocollo di Kyoto.
      In particolare il Programma deve raccordarsi con il Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici, di prossima costituzione.
      L'articolo 2 definisce l'articolazione del Programma in piani triennali scorrevoli e in piani attuativi annuali e il ruolo di coordinamento del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono affidati i compiti della formulazione degli obiettivi e della definizione dei contenuti del Programma, della presentazione alla commissione per la ricerca e la formazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dei piani triennali, della vigilanza sull'attuazione dei piani triennali ed attuativi annuali e della presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma.
      L'articolo 3 definisce le modalità operative per la definizione dei piani triennali e annuali del Programma attraverso la istituzione di una commissione consultiva interministeriale, presieduta dal Ministro dell'università e della ricerca o da un suo rappresentante; la vicepresidenza della commissione è affidata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tale commissione partecipano, oltre ai Ministeri direttamente interessati alle attività del Programma, anche il Dipartimento della protezione civile, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Associazione nazionale comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia in rappresentanza degli enti territoriali. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'esercizio dei compiti definiti nell'articolo 2 dovrà avvalersi di detta commissione per formulare i contenuti del Programma e i relativi piani triennali. La commissione ha anche i compiti di indicare al consorzio di cui all'articolo 4 i criteri per la formulazione dei piani annuali e di approvarli, con la logica del silenzio-assenso.
      L'articolo 4 istituisce un consorzio per l'attuazione del Programma. È previsto che al consorzio partecipino i principali enti di ricerca del settore (l'ENEA, il CNR, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologica, l'Istituto nazionale di oceonografia sperimentale) incluso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), per gli ovvi risvolti che l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e degli eventi estremi può avere sulle attività agricole, e altri soggetti pubblici e privati con particolare riferimento alle università. Al consorzio dovrà partecipare anche, e mediante una integrazione delle sue iniziative nelle forme che il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riterranno più opportune, il costituendo Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici, presso la cui sede potrà essere allocato il consorzio.
      L'articolo 4, al comma 2, prevede che i soci siano tenuti a contribuire alle attività

 

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gestionali del consorzio mettendo a disposizione risorse umane e strumentali: in questo contesto il Centro euromediterraneo potrebbe, ad esempio, mettere a disposizione la propria sede.
      È previsto che il consorzio sia a maggioranza pubblica e svolga attività organizzative, amministrative, logistiche e di supporto simili a quelle svolte dal consorzio già istituito e funzionante con ottimi risultati per il Programma nazionale di ricerca in Antartide. In questo specifico caso vengono messe in risalto le funzioni di pubblicizzazione e diffusione dei risultati del Programma verso il Dipartimento della protezione civile e gli enti territoriali, prevedendo la stipula di accordi e convenzioni con detto Dipartimento e gli enti locali, finalizzati all'applicazione dei risultati del Programma.
      Il consorzio può stipulare convenzioni con istituzioni di ricerca pubbliche e private ai fini di una integrazione, la più ampia possibile, di attività, risultati, infrastrutture, apparati e tecnologie di interesse comune.
      L'articolo 4, al comma 4, prevede inoltre la tipologia di entrate finanziarie del consorzio, mettendo in evidenza la necessità che esso reperisca sul mercato della ricerca e degli utilizzatori dei risultati del Programma una parte consistente dei fondi necessari.
      L'articolo 4, al comma 5, stabilisce che lo statuto e l'atto costituito del consorzio sono approvati dal Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto dell'esperienza acquisita sia per il consorzio per il Programma nazionale di ricerca in Antartide sia del costituendo Centro euromediterraneo.
      L'articolo 5 prevede le modalità di erogazione delle risorse finanziarie mediante apposito stanziamento disposto con la legge finanziaria.
 

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